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In questa sede ci poniamo, anche alla luce della diffusione delle open source
nella pubblica amministrazione, la seguente domanda: il giudice italiano, di
fronte al medesimo caso, sarebbe giunto alle stesse conclusioni?
Presentiamo brevemente il fatto.
Il Netfilter Core team, un gruppo di programmatori del movimento open source,
licenziava sotto GPL un loro prodotto, il software Netfilter/Iptables, alla
Sitecom, una software company olandese.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, il core team di programmatori, la
convenuta Sitecom proponeva sulla propria piattaforma internet, il download del
software Netfilter/Iptables senza alcun riferimento alla GPL e tanto meno
rendendo disponibile il codice sorgente. Tutto ciò figurava, secondo
l'esponente, una palese contraddizione della licenza GPL e dunque richiedeva al
Giudice adito, la risoluzione del contratto per inadempimento e
conseguentemente la condanna della Sitecom al risarcimento del danno.
Esaminiamo dunque cosa accadrebbe se per ipotesi, tale controversia si fosse
presentata avanti ad un giudice italiano.
In primo luogo sarà necessaria l'individuazione della normativa di riferimento
applicabile al caso concreto e già a questo punto, l'ipotetico giudice italiano
incontra una prima questione da risolvere, ovvero se la logica dettata dalla
licenza GPL collide o meno con la legge italiana a tutela del diritto
d'autore.(L. 633/1941).
In realtà già scorrendo la sezione sesta della legge sul diritto d'autore, si
può affermare che la tutela che la legge conferisce all'autore è la possibilità
d'azione (nei confronti dell'opera), preclusa a qualunque altro soggetto,
descritta con l'espressione latina "ius excludendi alios", cioè il diritto di
escludere gli altri da una determinata sfera d'azione; la possibilità da parte
del titolare dei diritti di vietare condotte da lui non autorizzate. Ed è
proprio questa la chiave che risolve la compatibilità della GPL con la Legge
del Diritto d'Autore: il legislatore ha disciplinato eventi connotati
dall'assenza di un'autorizzazione da parte dell'autore individuando dei veri e
propri divieti ed anche delle eccezioni ad essi (es. art.64 ter L.633/1941); ma
la licenza GPL non è compresa nell'uno, né nell'altro caso, in quanto
espressione della volontà dell'autore.
Stante la premessa sopra enunciata è possibile affermare e sostenere che la
logica della Licenza Open Source ed in particolare la GPL non collide con la
Legge del Diritto d'Autore, non vi sono alcuni punti di contrasto o violazioni
di suddetta legge: l'autore di software con detta licenza esprime semplicemente
la propria volontà circa l'esercizio dei suoi diritti di esclusiva sul
software.
Il nostro ordinamento tutela anche tale volontà, infatti il codice civile
tutela l'autonomia contrattuale anche dei contratti atipici a titolo gratuito,
purchè vi sia un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Nei
contratti atipici l'interesse meritevole di tutela in particolare deve
concretizzarsi in un interesse economico che sottostà al contratto posto in
essere dalle parti; nel caso specifico ad ogni buon conto non vi sono
perplessità, infatti la concessione dei diritti all'utente da parte
dell'autore, realizza senza dubbio in modo indiretto, attraverso la prospettiva
di concludere contratti collegati (sponsor pubblicitari del sito ove è
possibile effettuare il download del software) un interesse economico. È come
se la licenza trovasse la sua causa in altri contratti collegati, finalizzati
tutti a realizzare un'operazione economica.
Questa "cessione" però, è accompagnata da clausole che impongono certe regole
di utilizzo del programma; queste sia pure di un contenuto più permissivo
rispetto alle tradizionali licenze d'uso, costituiscono, anche se non tutte,
pur sempre l'esercizio dell'esclusiva d'autore.
Infatti proseguendo nell'indagine di verifica della validità della GPL, non si
può non considerare la clausola c.d. "copyleft". Essa caratterizza radicalmente
la licenza ad oggetto, ponendo, in capo al licenziatario qualora questi intenda
ridistribuire l'opera, l'obbligo di mantenere aperto il codice sorgente alle
stesse condizioni della GPL.
Le conseguenze che discendono dall'applicazione di tale clausola sono
molteplici: innanzitutto è individuabile un meccanismo di attribuzione di
diritti, che si realizza da licenziante a terzi, per così dire "a stella".
Questo fa si che il terzo che accetta la sub-licenza propostagli dal
licenziatario, in realtà si obbliga direttamente col primo licenziante, ovvero
l'autore del software. Il meccanismo dunque permette all'autore di software di
agire anche nei confronti dei terzi, nel caso che questi violino la licenza.
Altra importante conseguenza che deriva dall'inserimento della clausola
copyleft nel contratto di licenza consiste nella qualificazione giuridica che
essa attribuisce alla licenza stessa: l'ipotetico giudice infatti,
nell'interpretare la clausola copyleft, non potrebbe non considerare
l'obbiettivo che le parti hanno inteso raggiungere inserendo tale clausola e
cioè quello di determinare le modalità redistributive del software. Infatti la
volontà dell'autore del software, è senza dubbio quello di mantenere aperto il
codice sorgente; tale obbiettivo viene realizzato obbligando appunto il
licenziatario, ad inserire nei futuri contratti con i terzi aventi ad oggetto
la redistribuzione del software, la clausola c.d. copyleft. Tale obbligo, in
realtà qualifica la GPL come un vero e proprio contratto normativo unilaterale
e ciò autorizza l'autore di software di agire nei confronti del licenziatario
infedele, qualora questi non inserisca nei contratti con i terzi la clausola in
questione; legittima dunque un intervento da parte dell'autore anche nel caso
in cui non sia parte del contratto incriminato, assicurando,
all'autore-licenziante, una efficace difesa processuale.
Dalle considerazioni sopra svolte è possibile dunque delineare la tutela
processuale che la licenza GPL offre al licenziante-autore nei confronti del
licenziatario infedele e nei confronti dei terzi.
È possibile distinguere la tutela garantita dal diritto d'autore e quella
assicurata dalla licenza, in quanto contratto normativo unilaterale; la prima
salvaguarda il licenziante, in quanto autore di software titolare di diritti
esclusivi, nei confronti sia del licenziatario che disconosce la paternità
dell'opera in capo al licenziante e l'integrità della stessa, sia nei confronti
dei terzi, sub-licenziatari non rispettosi della GPL, poiché sconosciuta ad
essi. Ciò nonostante questa tutela è insufficiente per realizzare gli
obbiettivi dell'autore, poiché non consente un controllo diretto ed efficace
sulla redistribuzione del software compiuta dal licenziatario. A tale proposito
interviene però la seconda tutela, apportata invece dalla licenza come
contratto normativo unilaterale, questa infatti protegge l'autore, poiché
licenziante, nei confronti del licenziatario inadempiente la clausola copyleft:
questa permette al licenziante di obbligare il licenziatario ad inserire la GPL
e dunque le modalità di redistribuzione del software nei contratti con i terzi,
ossia le sub-licenze.
Di conseguenza, la licenza GPL consente un intreccio delle due tutele (diritto
d'autore da una parte, tutela contrattuale dall'altra), offrendo all'autore
licenziante una doppia tutela, tale da salvaguardarlo anche laddove i limiti
oggettivi dell'una non permettono garanzia.
In conclusione anche l'ipotetico stesso caso presentato dinnanzi all'autorità
giudiziaria italiana, vedrebbe il giudice accertare l'esistenza di più
violazioni e dunque giudicherebbe legittima la richiesta dell'attore di un
risarcimento dei danni sia patrimoniali che morali.