Abstract
In questi giorni è stato approvato il Regolamento concernente le disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata: ciò comporta l'attribuzione di valore giuridico alla trasmissione di documenti on line non solo tra enti pubblici ma anche tra privati. Vediamo gli aspetti salienti del regolamento.
Data di stesura: 08/02/2005
Data di pubblicazione:
09/02/2005
Ultima modifica: 04/04/2006
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Innanzi tutto occorre intendersi su cosa significhi posta elettronica certificata: secondo quanto contenuto nel regolamento, è tale ogni sistema di posta elettronica nel quale sia fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici; di conseguenza un messaggio di posta elettronica certificata sarà un documento informatico composto non solo dal testo del messaggio ma anche dai dati di certificazione e da altri eventuali documenti informatici al messaggio allegati. I soggetti giuridicamente rilevanti saranno poi il mittente (colui che avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata trasmette documenti in formato elettronico), il destinatario (colui che avvalendosi del servizio di posta elettronica certificata riceve documenti in formato elettronico) ed il gestore del servizio, ovvero quel soggetto che eroga il servizio di posta elettronica certificata gestendo i relativi domini. La fase fondamentale nella procedura di invio di posta appare quella della consegna: il perfezionamento dell'invio di posta elettronica certificata avviene mediante la disponibilità del messaggio presso l'indirizzo elettronico dichiarato per la ricezione dal destinatario; qualora il messaggio di posta elettronica certificata non risultasse consegnabile al destinarlo (problemi sul server, spazio di destinazione insufficiente o altro), il mittente entro le 24 ore successive all'invio vede recapitarsi una ricevuta di mancata consegna. In caso contrario ovvero se avviene il perfezionamento della procedura di consegna, la trasmissione del messaggio è valida agli effetti di legge. È importante sapere che la ricevuta di avvenuta consegna può anche contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata. Ed ancora: che il messaggio deve essere fornito di un riferimento temporale ovvero dell'indicazione della data e l'ora di generazione.
Ma attenzione: la ricevuta di avvenuta consegna non comprova l'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario! La riservatezza del messaggio è poi garantita dalla «busta di trasporto» cioè il documento informatico contenente il messaggio di posta elettronica certificata. Della busta attraverso la sottoscrizione con firma elettronica sono salvaguardate la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio.
Per quanto concerne le figure dei gestori di posta elettronica certificata - solo ed esclusivamente quelli inclusi in apposito elenco pubblico con supervisione del CNIPA - questi saranno i garanti della sicurezza di trasmissione dovendo mantenere traccia delle operazioni svolte su un apposito registro informatico conservando i dati del traffico per 30 mesi. Tra gli obblighi da rispettare ovviamente quelli inerenti l'adozione di soluzioni tecniche ed organizzative al fine di assicurare la riservatezza del messaggio, le sue integrità ed inalterabilità.
A regolamento emanato vedremo ora la volontà recettiva, l'impatto pratico ed economico per i privati e la residuale valenza giuridica che sarà attribuita alla posta elettronica ordinaria. Ma è ancora presto per parlarne...