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Informatica e legge

File musicali e diritto d'autore

Abstract
Troppe idee confuse sulla legalità o meno nel salvataggio di file musicali.
Data di stesura: 04/02/2006
Data di pubblicazione: 04/02/2006
Ultima modifica: 04/04/2006
di Avv. Valentina Frediani Discuti sul forum   Stampa

In collaborazione con Consulente Legale Informatico

È quanto emerge chiaramente dalla moltitudine di domande che ogni giorno invadono riviste e siti specializzati in informatica o diritto. In particolare c'è chi si chiede se è legale o meno registrare mp3 da siti che le trasmettono via internet o comunque da radio. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Intanto bisogna prima di tutto ricordare che nel nostro paese le opere musicali sono protette dal diritto d'autore. La legge è la famigerata n. 633/41, più volte modifica ed aggiornata. Tale legge tutela le opere musicali in quanto opere dell'ingegno a carattere creativo. Tale tutela comporta vari diritti per l'autore sia di tipo morale che economico. In sostanza l'autore ha sull'opera un dominio totale. La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) è l'organo che ha come funzione istituzionale quella di tutelare il diritto d'autore provvedendo a far sì che ad ogni sfruttamento dell'opera musicale corrisponda un equo compenso per l'autore. Presso la SIAE è stata istituita una apposita sezione cosiddetta multimediale presso la quale è possibile richiedere le licenze che consentono l'uso via web di brani musicali. Le licenze in particolare autorizzano i content provider alle utilizzazioni in modalità streaming on demand, download, webcasting. Sfruttando la rete ed andando a cercare il significato di streaming, risulta che con tale termine si indichi un metodo di trasmissione di file audiovisivi in tempo reale su Internet. I file streaming sono immediatamente fruibili on line dall'utente senza previo scaricamento su PC, simulando così la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi (http://it.wikipedia.org/wiki/Streaming). Perché tre licenze? Semplicemente perché ciascuna ha una funzione diversa. Si può parlare di licenza streaming on demand quando l'utente può richiedere la fruizione dei contenuti multimediali disponibili sui data base del server web. Cosa diversa è il download che come si può facilmente intuire, comporta la possibilità di scaricare il file sul proprio pc. Infine abbiamo la licenza relativa al webcasting (cosiddetto streaming live) che comporta la trasmissione in diretta di contenuti multimediali. In sostanza tre licenze a seconda che il servizio preveda di selezionare quanto di interesse, scaricare o fruire di quanto disponibile live. Alle tre licenze di conseguenza corrispondono diritti e doveri diversi sia per gli utenti che per i titolare della licenza ottenuta.

Nel primo caso - streaming on demand - il titolare della licenza consente di selezionare contenuti permettendo all'utente il solo ascolto; nella licenza relativa alla streaming download il titolare può consentire di scaricare file audio: in questo caso è come se l'utente andasse ad acquistare un diritto permanente nell'ascolto del fine senza essere condizionato a connessioni o disponibilità del server da cui ha scaricato il file; il file entra in suo possesso e può gestirlo con le stesse modalità e diritti con cui si gestisce un cd-rom. Situazione ancora diversa per l'webcasting: qui l'utente è sostanzialmente passivo nell'ascolto dei brani, nessun intervento, nessuna selezione, si tratta di ascoltare brani esattamente come si fa con le normali trasmissioni radiofoniche. Tre licenze, tre modalità operative diverse, tre diversi aspetti di tutela e corresponsione dei diritti agli autori.

In questo quadro come si pone il cosiddetto diritto alla copia privata dell'opera? Facciamo un inciso. La normativa vigente in materia di diritto d'autore stabilisce che è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, senza quindi secondi fini (diffusione, vendita o distribuzione a qualsiasi titolo). La presunzione è che indicando il legislatore i termini "riproduzione privata per uso personale" abbia inteso dare per presupposto che a fare la copia sia un soggetto che è legittimo fruitore della copia stessa; ed al tempo stesso viene utilizzato il termine "riproduzione" ovvero attività atta a realizzare una copia presupponendo l'esistenza di una versione originale (così ad esempio chi ha acquistato l'mp3 via web). Questo farebbe dedurre che nello streaming download possedendo in formato digitale il file audio si possa riprodurlo anche a scopo personale; negli altri due casi invece, fruendo on line dei file, tale attività non è fattibile. A questo punto la domanda ormai d'eccellenza è: ma non è lo stesso caso della registrazione di un film su dvd o di musica trasmessa via radio su cd-rom? No, direi proprio di no, visto che acquistando un dv o un cd-rom corrispondo una somma che in parte viene proprio destinata alle opere coperte dal diritto d'autore, mentre se scarico sul mio pc non corrispondo diritti proprio a nessuno!

Informazioni sull'autore

Avv. Valentina Frediani, esperto in diritto informatico e privacy, cura il sito Consulente Legale Informatico dove è possibile richiedere consulenza legale on-line.

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